Definizione
Contravvenzione penale a carico di soggetti già condannati per determinati reati che detengono strumenti atti ad aprire o forzare serrature senza giustificato motivo.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 51 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 100% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2026
Sezioni
- Penale Sez. 790%
- Penale Sez. 28%
- Penale Sez. 12%
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato contro la condanna per possesso ingiustificato di grimaldelli e arnesi atti allo scasso. Le forze dell'ordine avevano sorpreso l'uomo con strumenti da scasso immediatamente utilizzabili, in assenza di qualsiasi spiegazione plausibile e con a carico diversi precedenti per delitti contro il patrimonio. L'Imputato ha contestato la ricostruzione dei fatti e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, limitandosi però a ripetere le doglianze già respinte dalla Corte di appello. I giudici supremi hanno chiarito che i motivi meramente reiterativi e aspecifici rendono il ricorso inammissibile. La Corte ha inoltre ribadito che la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. L'Imputato è stato condannato alle spese e a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'imputato è stato sorpreso di notte nascosto dietro un veicolo insieme a un complice. Entrambi indossavano guanti protettivi: uno reggeva una torcia elettrica e l'altro un cacciavite, nei pressi di una centralina motore pronta per essere manomessa per rubare l'auto. I giudici di merito hanno condannato l'uomo per possesso ingiustificato di grimaldelli. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo la mancanza di prove logiche e l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione. I Supremi Giudici hanno dichiarato l'impugnazione inammissibile perché le contestazioni riproducevano tesi già ampiamente smentite e il calcolo temporale invocato non trovava applicazione per i fatti del 2020. L'imputato deve pagare le spese legali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo accusato del reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e chiavi alterate. Le forze dell'ordine avevano sorpreso l'imputato su pubblica via con numerosi arnesi da scasso, in parte nascosti in uno scooter e in parte già a terra, mentre il complice fuggiva. L'indagato annoverava precedenti specifici per delitti contro il patrimonio. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che il reato non richiede la contiguità fisica costante con gli oggetti, ma basta la loro disponibilità immediata. I giudici hanno inoltre respinto la richiesta di particolare tenuità del fatto e negato le attenuanti generiche per assenza di ravvedimento.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione e centoquaranta euro di multa inflitta a un imputato. I giudici di merito avevano accertato la sua responsabilità per i reati di violazione di domicilio e possesso ingiustificato di strumenti da scasso o chiavi alterate. Il ricorrente ha contestato la ricostruzione dei fatti e il calcolo della pena, lamentando la mancata esclusione della recidiva e l'omessa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. I Giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile perché la difesa si è limitata a riprodurre le medesime doglianze già respinte in appello, senza criticare in modo puntuale le motivazioni del provvedimento impugnato. L'imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali insieme a una sanzione di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un individuo sorpreso con un martellino frangivetro. L'imputato sosteneva che tale oggetto non costituisse uno strumento di scasso punibile secondo la legge penale. I giudici supremi hanno respinto la linea difensiva qualificando l'attrezzo come mezzo idoneo a superare difese patrimoniali. La condotta integra pienamente il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli previsto dall'articolo 707 del codice penale. Il ricorso della difesa è stato dichiarato inammissibile a causa della genericità delle censure e della manifesta contrarietà rispetto agli orientamenti consolidati. L'imputato perde definitivamente la causa ed è obbligato a pagare le spese del procedimento insieme a una pesante sanzione economica a favore della cassa delle ammende.
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Un uomo ha subito un controllo di polizia durante il quale ha tentato la fuga senza fornire alcuna spiegazione valida per gli strumenti da scasso che portava con sé. I giudici di merito lo hanno condannato a tre mesi di arresto per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e chiavi alterate. L'imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge. I Supremi Giudici hanno dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione perché formulata con doglianze generiche e prive del necessario confronto critico con la decisione d'appello. L'imputato perde definitivamente la causa penale e deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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L'Imputato è stato fermato con tre cacciaviti, di cui uno idoneo ad avviare un ciclomotore con il quadro elettrico manomesso. I giudici di merito hanno confermato la responsabilità penale per il possesso ingiustificato di grimaldelli e attrezzi atti allo scasso. La difesa ha invocato la particolare tenuità del fatto per evitare la sanzione. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta per via dei precedenti penali dell'uomo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando il chiaro contesto di illegalità e condannando il ricorrente alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un anno e sei mesi di reclusione per un uomo ritenuto responsabile di tentato furto e possesso ingiustificato di grimaldelli. La difesa contestava la ricostruzione dei fatti e lamentava una motivazione insufficiente sulla severità della pena inflitta dai giudici di merito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I motivi presentati riproducevano mere censure già disattese in appello, senza apportare elementi nuovi. Inoltre, la pena applicata risultava inferiore alla media edittale e teneva conto della personalità dell'imputato, gravato da precedenti specifici. L'imputato ha perso definitivamente il giudizio ed è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un imputato per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e chiavi alterate. I giudici di merito avevano ritenuto inattendibile la giustificazione offerta dalla difesa durante il processo. L'imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e chiedendo una nuova valutazione delle prove raccolte. La Suprema Corte ha respinto l'istanza e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il giudice di legittimità non può infatti compiere una rilettura dei fatti già esaminati nel merito. L'imputato perde definitivamente la causa, subisce la conferma della condanna ed è condannato a pagare le spese processuali insieme a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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L'Imputato, gravato da precedenti penali per reati patrimoniali, è stato sorpreso dalle forze dell'ordine nei pressi di diversi motocicli in sosta con attrezzi idonei allo scasso. A causa dell'assenza di spiegazioni credibili, i giudici di merito lo hanno condannato per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli ex art. 707 c.p. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la condotta sospetta, l'efficacia degli arnesi e sollevando dubbi di costituzionalità della norma. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: le prime censure miravano a riesaminare i fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio, mentre la questione di incostituzionalità era già stata dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale. L'Imputato è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Il Tribunale ha condannato un cittadino per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli, imponendo una pena pecuniaria in sostituzione dell'arresto. La difesa ha impugnato la decisione contestando la valutazione della consapevolezza dell'imputato e lamentando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. I giudici di legittimità hanno chiarito che non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti o della credibilità delle prove quando la motivazione del giudice di primo grado appare logica e congrua. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna e ha disposto il pagamento delle spese del processo e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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L'Imputato è stato condannato per i reati di furto e possesso di arnesi da scasso. Ha proposto ricorso in Cassazione contestando il calcolo dell'aumento di pena applicato dai giudici di merito. L'unico motivo di impugnazione riguardava la valutazione della recidiva nel furto aggravato, sostenendo una carenza di motivazione sulla sua effettiva pericolosità sociale. La Suprema Corte ha rigettato la richiesta, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato la decisione precedente: la sentenza impugnata ha spiegato in modo logico il nesso tra i precedenti penali del soggetto e i nuovi reati commessi. La continuità criminale dimostra una spiccata pericolosità. Di conseguenza, l'imputato deve pagare le spese del processo e una sanzione finanziaria di tremila euro.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un soggetto accusato del reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e strumenti da scasso. Le forze dell'ordine avevano rinvenuto all'interno di un'automobile vari arnesi atti a forzare serrature, la cui presenza non risultava in alcun modo giustificata. L'imputato ha tentato di difendersi sostenendo di non essere l'intestatario dell'autovettura e contestando la disponibilità diretta di quegli oggetti. I giudici di merito prima, e gli Ermellini poi, hanno respinto tale tesi difensiva basandosi su precisi elementi indiziari e sull'evidente attitudine allo scasso degli strumenti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, precludendo l'eventuale maturazione della prescrizione e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio oltre a un versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a quattro mesi di arresto a carico di un individuo per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli. Le forze dell'ordine avevano fermato l'interessato trovandolo in possesso di arnesi atti allo scasso senza ricevere una giustificazione immediata e plausibile. Nei precedenti gradi di giudizio, i magistrati avevano ritenuto del tutto generica e tardiva la spiegazione offerta dall'imputato soltanto durante il dibattimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché chiedeva un riesame del merito dei fatti, precluso in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un soggetto accusato del reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e chiavi alterate. Le forze dell'ordine avevano fermato l'individuo trovandolo in possesso di numerosi attrezzi atti allo scasso. I giudici hanno giudicato non credibili le giustificazioni fornite dall'imputato circa la lecita disponibilità degli strumenti, considerando anche il suo comportamento sospetto durante il controllo e i suoi precedenti penali. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile a causa della genericità dei motivi presentati dalla difesa. L'imputato perde definitivamente la causa penale: deve scontare la condanna inflitta nei gradi precedenti, pagare integralmente le spese processuali e versare una somma pecuniaria pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende per aver proposto un'impugnazione priva dei requisiti minimi previsti dalla legge.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e attrezzi da scasso. Le forze dell'ordine avevano fermato il soggetto in un'area colpita dal terremoto durante controlli anti-sciacallaggio. L'individuo, già condannato in passato per rapina, viaggiava con strumenti da effrazione, ricetrasmittenti e tesserini non restituiti di un'associazione di vigilanza. L'imputato ha chiesto l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici di legittimità hanno respinto la richiesta a causa dell'elevato pericolo della condotta e della gravità dei precedenti penali, dichiarando inammissibile il ricorso.
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Le forze dell'ordine hanno fermato un uomo trovato in possesso di vari attrezzi, tra cui cacciaviti, forbici e un coltello. Durante il controllo, l'indagato ha tentato di usare un cacciavite contro gli agenti, commettendo resistenza e lesioni personali. I giudici di merito lo hanno condannato per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e arnesi da scasso, escludendo la particolare tenuità del fatto a causa dei precedenti penali. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione sostenendo la destinazione lecita degli strumenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il collegio ha rilevato l'assenza di prove circa un uso legittimo degli attrezzi e ha confermato la gravità del comportamento, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Due uomini viaggiavano a bordo di un furgone capiente, intestato a una persona già condannata per reati contro il patrimonio, all'interno di un piccolo comune rurale. Durante un controllo, le forze dell'ordine hanno trovato all'interno del veicolo un piede di porco. Gli imputati non hanno fornito alcuna spiegazione sulla loro presenza sul luogo né sull'origine dell'attrezzo, mostrando totale indifferenza al momento del ritrovamento. I giudici di merito hanno condannato entrambi per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e strumenti atti allo scasso. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna e ha dichiarato inammissibili i ricorsi, poiché i difensori si sono limitati a riproporre le medesime censure già respinte in appello senza contestare la logicità delle prove.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per il possesso ingiustificato di grimaldelli e arnesi da scasso. L'imputato, che aveva precedenti penali per reati contro il patrimonio, sosteneva che gli strumenti appartenessero a un terzo testimone. I giudici hanno chiarito che la proprietà originaria degli strumenti non rileva: per integrare il reato basta la concreta disponibilità materiale degli arnesi da scasso da parte di chi ha condanne pregresse per reati di lucro. La Corte Suprema non può rivalutare le testimonianze già esaminate dai giudici di merito. L'imputato deve quindi scontare la pena confermata e pagare le spese processuali insieme a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un uomo è stato fermato e trovato in possesso di strumenti da scasso, nello specifico un grimaldello e un tronchese. L'interessato non ha fornito alcuna valida spiegazione sulla presenza di tali attrezzi. I giudici di primo e secondo grado lo hanno condannato per il reato contravvenzionale previsto dall'articolo 707 del codice penale. L'imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando un vizio di motivazione della sentenza impugnata. I Supremi Giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente ha tentato di richiedere un nuovo esame dei fatti e delle prove, precluso ai giudici di legittimità. La Corte ha confermato la condanna per possesso ingiustificato di grimaldelli, condannando l'uomo al pagamento delle spese legali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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