La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di sospensione del processo di opposizione a un'esecuzione forzata. La Corte ha stabilito che la sospensione facoltativa, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., è illegittima se il giudice non valuta espressamente la plausibile fondatezza dei motivi di impugnazione della sentenza pregiudiziale. Una sospensione basata su mera opportunità, senza una reale motivazione, viola le norme procedurali.
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