Un contribuente ha contestato un avviso di accertamento ICI relativo a un'area adiacente alla sua abitazione, sostenendo che fosse una pertinenza non tassabile autonomamente. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiave sulla tassazione area pertinenziale: non è sufficiente che l'area sia di fatto al servizio della casa. Per escludere l'imponibilità come area edificabile, il proprietario deve provare di aver realizzato una modifica oggettiva, funzionale e stabile dei luoghi, tale da 'sterilizzare' (cioè annullare) in modo permanente il diritto di costruire. In assenza di tale prova, l'area resta soggetta a tassazione autonoma se classificata come edificabile dallo strumento urbanistico. Il Comune ha quindi vinto la causa.
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