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Permessi sindacali

Definizione

Periodi di astensione dal lavoro retribuiti concessi ai rappresentanti sindacali per svolgere il loro mandato.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Condotta antisindacale: sì ai contributi e no ai favoritismi
Il Sindacato ha promosso un ricorso contro un'Agenzia pubblica per accertare una condotta antisindacale. L'Agenzia aveva escluso il Sindacato dal pagamento dei contributi associativi, continuando a pagare le altre sigle, e aveva negato l'accesso ai dati sui permessi sindacali altrui e l'uso di un locale idoneo. La Corte di Cassazione ha accolto i motivi principali del Sindacato. I giudici hanno stabilito che pagare solo alcuni sindacati e negare informazioni sui permessi viola i principi di trasparenza e parità di trattamento. Inoltre, un precedente giudicato non blocca le richieste per periodi contrattuali successivi. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Rappresentatività sindacale: sì al locale, no ai permessi extra
Un sindacato autonomo ha accusato un'azienda pubblica regionale di condotta antisindacale per aver negato l'uso di un locale e l'accesso a permessi e assemblee migliorativi previsti da un accordo integrativo non firmato dal sindacato stesso. La Corte di Cassazione ha confermato che il sindacato ha diritto al locale per via della sua effettiva rappresentatività sindacale nel comparto. Tuttavia, ha stabilito che i benefici di miglior favore previsti dall'accordo integrativo spettano solo ai sindacati firmatari del contratto stesso. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto sia il ricorso dell'azienda sia quello del sindacato, confermando la decisione precedente: il locale va concesso, ma i permessi extra rimangono riservati solo a chi ha firmato l'accordo.
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Licenziamento giusta causa: il limite dei permessi
Un rappresentante sindacale è stato licenziato per giusta causa dopo aver superato il monte ore concesso per i permessi sindacali, in violazione di un nuovo accordo aziendale e nonostante un invito a riprendere servizio. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento, respingendo le accuse di violazione procedurale, tolleranza aziendale e discriminazione. La sentenza sottolinea come un nuovo accordo collettivo prevalga sulle prassi precedenti e come la mancata ripresa del servizio, a seguito di un richiamo formale, possa integrare la giusta causa di licenziamento.
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