L'Azienda di Distribuzione Gas ha citato in giudizio la Società Costruttrice per aver violato le distanze di sicurezza da un metanodotto, basandosi su un vecchio accordo di servitù. I Venditori del terreno hanno eccepito la nullità dell'accordo, poiché l'accettazione scritta dell'Azienda era avvenuta dopo la morte del Proprietario Originario che aveva firmato la proposta. La Corte d'Appello ha dichiarato nullo l'accordo e ha escluso l'usucapione della servitù per mancanza di opere visibili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che il perfezionamento del contratto non si è verificato. Infatti, la morte del proponente prima della conoscenza dell'accettazione fa perdere efficacia alla proposta nei contratti che richiedono la forma scritta obbligatoria. Inoltre, l'usucapione è esclusa se le tubature sono interrate e la segnaletica è coperta da sterpaglie.
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