Definizione
L'adeguamento automatico dell'importo della pensione al costo della vita, per proteggerne il potere d'acquisto dall'inflazione.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 81 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 48% dei casi il ricorso è stato accolto, almeno in parte.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 48%
- Rigettato 29%
- Inammissibile 17%
- Altro 6%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Civile Sez. Lavoro86%
- Civile Sez. 59%
- Civile Sez. 15%
Precedenti più richiamati
- Cass. 18383/2022in 21 provvedimenti
- Cass. 18384/2022in 18 provvedimenti
- Cass. 25215/2020in 13 provvedimenti
- Cass. 29915/2021in 13 provvedimenti
- Cass. 26320/2014in 8 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Un inquilino ha acquistato l'immobile residenziale condotto in locazione durante la procedura di dismissione gestita da un ente previdenziale. La procedura rientrava nell'alveo della cartolarizzazione immobili pubblici. L'acquirente aveva beneficiato dapprima di una riduzione dell'8% del prezzo per gravi difetti manutentivi dello stabile, concordata con i sindacati. In seguito, la legge ha introdotto un coefficiente generale di abbattimento per rimediare ai ritardi della pubblica amministrazione e ai rincari di mercato. L'ente venditore ha rifiutato di cumulare i due sconti, applicando il coefficiente normativo in modo sfavorevole. L'acquirente ha quindi promosso un'azione per recuperare oltre dodicimila euro pagati in eccesso. La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni del compratore. I giudici hanno stabilito la piena cumulabilità tra le due riduzioni, ordinando una nuova determinazione del rimborso.
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Un gruppo di pensionati ha chiesto il pagamento delle differenze economiche maturate sul trattamento integrativo. Una precedente sentenza definitiva aveva già accertato il loro diritto alla perequazione automatica delle pensioni. L'istituto datore di lavoro si è opposto alla richiesta. L'ente ha sostenuto che la scelta dei lavoratori di capitalizzare la rendita tramite una somma una tantum estingueva ogni pretesa pregressa come accordo sostitutivo o novativo. I giudici di merito hanno accolto la domanda dei pensionati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente. La società non poteva introdurre per la prima volta questioni contrattuali nuove nell'ultimo grado di giudizio.
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La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di ex dipendenti bancari che chiedevano la perequazione della loro pensione integrativa anche dopo aver optato per la **capitalizzazione pensione integrativa**, ricevendo un'unica somma. La Corte d'Appello aveva dato ragione ai pensionati. La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso dell'Istituto Bancario, stabilendo un principio fondamentale: la scelta di capitalizzare la pensione integrativa, cioè di incassare l'intero importo in un'unica soluzione, estingue automaticamente il diritto a ricevere pagamenti periodici e, di conseguenza, anche il diritto alla perequazione futura. La sentenza della Corte d'Appello è stata annullata e la causa rinviata per una nuova valutazione.
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Un ex segretario comunale ha chiesto il ricalcolo del proprio trattamento economico nei confronti del Comune. Il lavoratore pretendeva di sommare l'indennità per funzioni aggiuntive alla quota già perequata dello stipendio del dirigente apicale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato che il riallineamento retributivo segretario comunale deve applicarsi considerando la retribuzione di posizione complessiva già comprensiva delle eventuali maggiorazioni. I giudici hanno chiarito che non esiste alcuna discriminazione ingiustificata, poiché il segretario e il dirigente ricoprono ruoli distinti e autonomi. La legge e la contrattazione collettiva perseguono una finalità puramente perequativa e non cumulativa. Il lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento del contributo di solidarietà sulle pensioni a un pensionato iscritto al Fondo Volo, calcolandolo sull'intera quota di trattamento maturata prima della riforma previdenziale del 1995. Il pensionato riteneva invece che il prelievo dovesse applicarsi soltanto alla differenza economica tra la rendita speciale goduta e l'importo ordinario di base. La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni dell'Ente Previdenziale, stabilendo che il contributo grava sull'intero importo della pensione maturata nel regime speciale di favore e non soltanto sul margine eccedente.
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Ex dipendenti e i loro eredi hanno chiesto l'adeguamento del trattamento pensionistico (perequazione) a un Ente. La Corte d'Appello ha respinto la loro richiesta, in parte perché le pretese più vecchie erano cadute in prescrizione (il tempo per farle valere era scaduto) e in parte perché il diritto alla perequazione era cessato per legge dal 2001. La Cassazione ha confermato questa decisione. Ha ribadito che, mentre il diritto alla pensione in sé non scade, i singoli ratei di pensione non riscossi sono soggetti a una prescrizione quinquennale. Il ricorso degli ex dipendenti è stato quindi rigettato, confermando la prescrizione dei ratei di pensione.
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L'Agenzia delle Entrate ha notificato a due proprietari un avviso di accertamento per la revisione del classamento catastale del loro immobile, elevandone rendita e categoria in ragione dell'inclusione in una specifica microzona comunale ritenuta anomala per scostamento di valori. I contribuenti hanno contestato la carenza di motivazione dell'atto, privo di spiegazioni sui criteri statistici e sull'adeguamento concreto della singola abitazione. I giudici tributari di merito hanno respinto le difese dei proprietari, confermando l'aumento. La Corte di Cassazione ha invece accolto integralmente il ricorso dei cittadini, annullando l'atto impositivo senza rinvio. La Suprema Corte ha chiarito che il Fisco non può limitarsi a formule generiche o al mero scostamento astratto della microzona, ma deve esplicitare in modo rigoroso e dettagliato i dati reali, le fonti e il calcolo applicato al singolo immobile.
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L'erede di un soggetto riconosciuto vittima del dovere ha chiesto al Ministero dell'Interno la riliquidazione economica della prestazione mensile. La richiedente pretendeva l'adeguamento dell'assegno all'importo di 500 euro mensili, identico a quello corrisposto ai soggetti colpiti da terrorismo. I giudici di merito hanno respinto la domanda dell'erede, confermando l'importo ridotto. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito del giudizio, stabilendo la piena parità di trattamento tra le categorie. L'importo dell'assegno vitalizio vittime del dovere deve essere pari a 500 euro mensili in applicazione dei principi di uguaglianza ed equità. La Corte ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato il procedimento per la corretta rideterminazione economica delle somme spettanti.
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Un gruppo di ex dipendenti di un istituto di credito ha richiesto giudizialmente il pagamento di differenze economiche per il periodo 2005-2008. I lavoratori rivendicavano l'applicazione del meccanismo di perequazione aziendale sul loro trattamento pensionistico integrativo. L'istituto bancario ha contestato le pretese, eccependo che i pensionati avevano già ottenuto la capitalizzazione integrale della prestazione, estinguendo ogni diritto a successivi incrementi periodici. I giudici territoriali hanno accolto le domande dei pensionati senza valutare l'effetto della liquidazione in capitale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda, rilevando un vizio di omessa pronuncia per la totale mancata valutazione delle difese societarie. La Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata, rinviando gli atti alla Corte d'appello per un nuovo e completo esame.
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Gli Eredi del Lavoratore hanno chiesto alla Banca il pagamento delle differenze mensili derivanti dalla perequazione automatica della pensione integrativa del loro familiare defunto. Tuttavia, il lavoratore aveva precedentemente scelto la capitalizzazione della pensione integrativa, ricevendo un pagamento unico al posto della rendita mensile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli eredi, stabilendo che la scelta di ricevere la pensione in un'unica soluzione estingue il trattamento mensile principale e, di conseguenza, fa venir meno anche il diritto accessorio alla perequazione mensile. Eventuali contestazioni avrebbero dovuto riguardare il calcolo della somma unica liquidata, richiedendo una causa differente.
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I familiari superstiti di un carabiniere, deceduto nel 1984 durante un conflitto a fuoco, hanno chiesto l'adeguamento dell'assegno vitalizio mensile da 258,23 euro a 500,00 euro. Il Ministero dell'Interno si è opposto, sostenendo che per le vittime del dovere l'importo dovesse rimanere fermo alla misura originaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando che l'assegno vitalizio vittime del dovere deve essere equiparato a quello previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. La decisione si fonda su un principio di equità e razionalità costituzionale, garantendo parità di trattamento economico tra categorie analoghe di servitori dello Stato. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Alcuni ex dipendenti di un istituto di credito, dopo aver accettato la liquidazione della pensione integrativa in un'unica soluzione (il cosiddetto "zainetto"), hanno richiesto il pagamento della perequazione aziendale per gli anni successivi. La Corte d'Appello aveva accolto la domanda, ritenendo che l'accettazione della somma non implicasse la rinuncia alla rivalutazione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della Banca. I giudici hanno stabilito che la liquidazione della pensione integrativa estingue definitivamente il rapporto previdenziale principale. Di conseguenza, si estinguono anche tutti i diritti accessori ad esso collegati, inclusa la perequazione aziendale futura. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'Appello per una nuova decisione.
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Alcuni ex dipendenti di un istituto di credito, dopo aver scelto la capitalizzazione della pensione integrativa ricevendo una somma unica a saldo e stralcio, hanno richiesto il pagamento della perequazione aziendale (l'adeguamento all'inflazione) per un periodo successivo. La Corte d'Appello aveva accolto la domanda dei pensionati. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della banca, stabilendo che la capitalizzazione della pensione integrativa estingue l'intero rapporto previdenziale complementare. Di conseguenza, si estinguono anche tutti i diritti accessori, inclusa la perequazione aziendale. Non è possibile pretendere l'adeguamento di una pensione che ha cessato di esistere come prestazione periodica. La causa è stata rinviata per una nuova decisione.
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Alcuni ex dipendenti di un istituto bancario, titolari di una pensione integrativa, hanno scelto di convertire l'assegno mensile in un unico pagamento in capitale (cosiddetta capitalizzazione della pensione integrativa). Successivamente, hanno richiesto alla banca il pagamento della rivalutazione monetaria aziendale (perequazione) per il periodo successivo alla liquidazione della somma unica. La Corte d'Appello aveva accolto la loro domanda. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della banca, stabilendo che l'accettazione del pagamento in un'unica soluzione estingue definitivamente sia la pensione mensile sia tutti i suoi accessori futuri, inclusa la perequazione aziendale. La causa è stata quindi rinviata per una nuova decisione.
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Un gruppo di ex dipendenti bancari ha chiesto il pagamento di differenze sulla pensione integrativa per il periodo 2008-2013, basandosi su una vecchia sentenza favorevole. Tuttavia, i pensionati avevano precedentemente scelto la capitalizzazione della pensione integrativa, ricevendo una somma unica, il cosiddetto zainetto. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo che la liquidazione unica avesse estinto il diritto alla pensione mensile. La Cassazione ha confermato questo principio: dopo la liquidazione non spettano più i ratei mensili rivalutati. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso di un singolo lavoratore. La Corte d'Appello aveva infatti annullato erroneamente anche i suoi crediti precedenti al 2009, violando il giudicato interno, poiché la banca non li aveva contestati in appello. La causa è stata rinviata per ricalcolare la sua posizione.
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Alcuni ex dipendenti bancari, dopo aver ottenuto per via giudiziaria il diritto alla perequazione aziendale sulla loro pensione, hanno scelto la capitalizzazione della pensione integrativa, ricevendo una somma unica a saldo e stralcio. Successivamente, hanno chiesto il pagamento delle rivalutazioni anche per il periodo successivo alla liquidazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei pensionati. I giudici hanno stabilito che la capitalizzazione della pensione integrativa estingue definitivamente il rapporto previdenziale principale. Di conseguenza, cessano anche tutti i diritti accessori, come la perequazione aziendale. L'adeguamento all'inflazione non può sopravvivere in modo autonomo se la pensione stessa è stata già liquidata e interamente pagata in un'unica soluzione. Vince l'istituto di credito.
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Alcuni ex dipendenti bancari hanno chiesto il pagamento di differenze sulla pensione integrativa per il periodo 2008-2013, invocando un vecchio giudicato che riconosceva loro il diritto alla perequazione automatica. Tuttavia, gli interessati avevano precedentemente optato per la liquidazione in un'unica soluzione della prestazione. La Corte d'Appello aveva accolto la loro domanda, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici hanno stabilito che la capitalizzazione della pensione integrativa estingue definitivamente il diritto a ricevere i successivi pagamenti periodici. Di conseguenza, dopo aver incassato la somma una tantum, i pensionati non possono più pretendere i successivi adeguamenti mensili per l'inflazione, poiché il rapporto previdenziale originario si è ormai estinto. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell'azienda e del fondo pensione.
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Gli Eredi dei Pensionati hanno chiesto alla Banca e al Fondo Pensione il pagamento di differenze economiche mensili sulla pensione integrativa, maturate dopo che il trattamento era stato liquidato in un'unica soluzione (capitalizzazione). Gli eredi sostenevano che il diritto alla perequazione (adeguamento all'inflazione), riconosciuto da una vecchia sentenza, fosse autonomo e continuasse a maturare mese per mese. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la capitalizzazione della pensione integrativa estingue definitivamente il rapporto previdenziale periodico. Di conseguenza, non possono maturare differenze mensili successive su un trattamento ormai liquidato e non più esistente. Eventuali contestazioni potevano riguardare solo il calcolo della somma unica, ma andavano proposte con una causa diversa.
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Un pensionato ha chiesto la condanna della banca e del fondo pensionistico al pagamento di differenze mensili sulla pensione integrativa, basandosi su un vecchio giudicato che gli riconosceva la perequazione automatica. Tuttavia, il lavoratore aveva precedentemente optato per la capitalizzazione della pensione, ricevendo l'intera somma in un'unica soluzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la capitalizzazione della pensione determina l'estinzione definitiva del diritto a ricevere i ratei mensili periodici. Di conseguenza, non è possibile richiedere differenze mensili maturate dopo la liquidazione una tantum. Eventuali contestazioni sul calcolo della somma capitalizzata avrebbero dovuto essere sollevate con una diversa e autonoma azione giudiziaria.
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Il Comune ha richiesto il pagamento dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni 2010 e 2011 su terreni considerati edificabili in base al Piano Regolatore Generale. Tuttavia, tale piano era stato annullato e successivamente sanato dall'amministrazione durante la causa. I contribuenti sostengono che l'annullamento del piano escluda il presupposto della tassa. La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, rilevando che la questione richiede un approfondimento non compatibile con il rito semplificato, ha rinviato la decisione alla quinta sezione civile tributaria per una trattazione ordinaria.
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