La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28819/2024, ha stabilito che la pensione anticipata invalidità non è esente dai meccanismi di adeguamento alla speranza di vita e dalle cosiddette 'finestre mobili'. Riformando la decisione della Corte d'Appello, la Suprema Corte ha chiarito che tale prestazione, pur essendo accessibile anticipatamente grazie allo stato di invalidità, mantiene la sua natura di pensione di vecchiaia. Di conseguenza, deve sottostare alle normative generali che prevedono l'incremento periodico dell'età pensionabile e il differimento della decorrenza del trattamento.
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