La Corte di Cassazione ha stabilito che la revoca della sospensione condizionale della pena non è automatica se la nuova condanna, pur originando da una pena detentiva, viene sostituita con una pena pecuniaria. La sentenza sottolinea che, ai fini della revoca, la pena pecuniaria sostitutiva deve essere considerata tale a tutti gli effetti giuridici, non potendo essere equiparata a una pena detentiva, requisito essenziale per l'applicazione dell'art. 168 del codice penale.
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