La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per furto. Il motivo del ricorso riguardava un presunto errore nel calcolo pena pecuniaria, sostenendo che la riduzione per attenuanti dovesse essere identica a quella applicata alla pena detentiva. La Corte ha ribadito il principio secondo cui il giudice, pur dovendo ridurre entrambe le pene congiunte (detentiva e pecuniaria), ha autonomia nel determinare l'entità di ciascuna riduzione, senza essere vincolato a un criterio matematico identico per entrambe.
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