La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento. Il ricorrente lamentava un difetto di motivazione e un'errata determinazione della pena. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 448 c.p.p., il ricorso contro il patteggiamento è limitato a casi tassativi, come l'illegalità della pena o l'espressione della volontà. Poiché le censure sollevate non rientravano in queste categorie e la pena applicata non era illegale, il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Continua »