La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che contestava il calcolo della pena per un delitto tentato, applicata in sede di patteggiamento. La Suprema Corte ha stabilito che la determinazione della pena delitto tentato può avvenire con un metodo 'diretto' o 'sintetico', senza la necessità di esplicitare la diminuzione rispetto alla pena per il reato consumato. Poiché la pena non era 'illegale', il ricorso è stato giudicato inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
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