Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IMU. L'appello in secondo grado è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto una mera riproposizione dei motivi iniziali. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha cassato la sentenza, affermando che nel processo tributario la specificità dei motivi di appello è soddisfatta anche se vengono riproposti i motivi originari, a patto che dall'atto emerga chiaramente la volontà di contestare la decisione di primo grado. Il caso è stato rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per una nuova valutazione.
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