Un concessionario del servizio di ricevitoria del lotto viene condannato per essersi appropriato di oltre 400.000 euro. Il reato contestato è il peculato del concessionario. Tuttavia, il giudice di primo grado omette di applicare le sanzioni obbligatorie per legge: la confisca del profitto, le pene accessorie (come l'interdizione dai pubblici uffici) e la riparazione pecuniaria. La Procura Generale ricorre in Cassazione, che accoglie il ricorso. La Corte Suprema annulla la sentenza nella parte in cui mancano le sanzioni e rinvia il caso al giudice precedente, ordinandogli di applicare tutte le misure previste, sottolineandone il carattere obbligatorio e non discrezionale.
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