Un imprenditore viene condannato in primo e secondo grado per omessa dichiarazione fiscale. L'imputato propone ricorso in Cassazione lamentando una grave violazione procedurale. Durante le indagini preliminari, la parte aveva regolarmente trasmesso la nomina del difensore di fiducia tramite il portale telematico della Procura. Tuttavia, il Pubblico Ministero ha omesso di inserire questo atto nel fascicolo inviato al giudice. Di conseguenza, l'intero processo di primo grado si è svolto in assenza dell'imputato e con un difensore d'ufficio. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso: la corretta nomina del difensore di fiducia non può essere ignorata. L'errore della Procura ha violato il diritto di difesa. Per questo motivo, i giudici annullano entrambe le sentenze di condanna e dispongono la trasmissione degli atti per un nuovo processo davanti a un diverso magistrato.
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