Un cittadino acquista un fondo da un privato, a sua volta assegnatario del terreno da parte di un Ente pubblico con patto di riservato dominio. L'acquirente occupa il bene per oltre vent'anni, vi costruisce una casa e poi chiede al Tribunale di riconoscerne la proprietà per usucapione. La Cassazione ha negato tale diritto. Il terreno, appartenente alla Regione, rientrava nel patrimonio indisponibile dello Stato. La Corte ha stabilito l'impossibilità di procedere con l'usucapione patrimonio indisponibile. Inoltre, la successiva domanda di acquisto del terreno presentata dal cittadino all'Ente è stata interpretata come una rinuncia implicita all'usucapione, riconoscendo di fatto la proprietà altrui.
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