Un imputato, condannato per tentato furto pluriaggravato a seguito di accordo tra le parti, ha impugnato la sentenza lamentando un difetto di motivazione sulla congruità della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ricordando che il patteggiamento e ricorso in Cassazione è oggi soggetto a limiti rigorosi introdotti dalla riforma del 2017. La contestazione sulla congruità della sanzione non rientra più tra i motivi deducibili, a meno che non si tratti di una pena palesemente illegale. Poiché la pena applicata era conforme all'accordo e ai limiti edittali, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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