Una professionista legale ha proposto istanza di revocazione contro un'ordinanza della Corte di Cassazione, lamentando presunti errori di fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurime ragioni: i vizi dedotti non rientravano nel perimetro dell'errore revocatorio, trattandosi di contestazioni di diritto, e l'atto presentava le medesime lacune espositive del ricorso originario. Inoltre, è emerso che la ricorrente non era abilitata al patrocinio presso le giurisdizioni superiori al momento della notifica. Per la manifesta infondatezza, la Corte ha applicato una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Continua »