Il Tribunale di merito assolve l'imputato dall'accusa di sostituzione di persona online e dichiara il non doversi procedere per diffamazione. La Procura contesta la decisione e presenta ricorso direttamente alla Corte di Cassazione, sostenendo che il profilo virtuale appartenesse all'uomo. I giudici supremi respingono l'impugnazione del Pubblico Ministero perché non spetta alla Cassazione ricostruire i fatti storici o verificare chi utilizzasse realmente l'account digitale. Tali accertamenti tecnici spettano unicamente ai gradi precedenti di merito. L'assoluzione dell'imputato diventa così definitiva a fronte della carenza di riscontri fattuali univoci.
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