L'Imputato, dopo aver concluso un concordato in appello con rinuncia a parte dei motivi di gravame, ha presentato ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. I giudici hanno chiarito che la rinuncia espressa a specifici punti di contestazione durante il patteggiamento in secondo grado determina il definitivo passaggio in giudicato dei relativi capi della sentenza. Di conseguenza, non è consentito contestare davanti ai giudici di legittimità argomenti già oggetto di rinuncia negoziale, confermando la piena validità della pena concordata e sanzionando il ricorrente con il pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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