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Pascipascolo

Definizione

Contratto che ha per oggetto la vendita delle erbe prodotte da un fondo, considerate come un bene distinto dal terreno stesso. L'acquirente ha solo il diritto di raccogliere o far pascolare gli animali, senza avere il godimento diretto del fondo.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Pascolo conteso con violenza: è estorsione e non diritto
Alcuni allevatori hanno aggredito e minacciato con un'accetta il nuovo utilizzatore e la proprietaria di un terreno per continuare a far pascolare il proprio bestiame. La difesa ha sostenuto che la condotta integrasse il meno grave reato di farsi giustizia da sé per difendere un possesso consolidato. I giudici hanno invece chiarito il confine tra estorsione ed esercizio arbitrario. Il rapporto originario costituiva un mero pascipascolo e non un affitto agrario, poiché mancava qualsiasi attività di coltivazione del fondo. Gli allevatori non avevano alcun diritto tutelabile in tribunale e hanno imposto la propria pretesa con violenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando le misure cautelari per estorsione aggravata e condannando gli imputati al pagamento delle spese di giudizio e a tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Contratto di affitto agrario: la prova è essenziale
Un coltivatore sosteneva di aver stipulato un contratto di affitto agrario verbale, ma è stato estromesso dal fondo. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei gradi precedenti, rigettando il ricorso. La sentenza chiarisce che spetta a chi invoca il contratto di affitto agrario fornire la prova della sua esistenza, distinguendolo nettamente dal più semplice contratto di vendita di erbe (pascipascolo). L'assenza di prove concrete, come testimonianze credibili e pagamenti inequivocabili, è stata fatale per le pretese del coltivatore.
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Contratto di pascipascolo: risarcimento e raccolta
La Corte di Cassazione si è pronunciata su una controversia relativa a un contratto di pascipascolo. Un'acquirente aveva acquistato il diritto di raccogliere foraggio da un terreno per tre anni, con la facoltà di farlo pascolare dal proprio bestiame o di raccoglierlo direttamente. I proprietari hanno poi affittato i terreni a un terzo, impedendo all'acquirente di usufruire del suo diritto. La Cassazione ha confermato la condanna dei proprietari al risarcimento del danno, chiarendo che il contratto di pascipascolo può includere l'opzione di raccolta meccanica, rendendo irrilevante la disponibilità di bestiame da parte dell'acquirente per la quantificazione del danno. Ha tuttavia cassato la sentenza d'appello su un punto procedurale relativo alle spese di una consulenza tecnica.
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