La Corte di Cassazione si è pronunciata su una controversia relativa a un contratto di pascipascolo. Un'acquirente aveva acquistato il diritto di raccogliere foraggio da un terreno per tre anni, con la facoltà di farlo pascolare dal proprio bestiame o di raccoglierlo direttamente. I proprietari hanno poi affittato i terreni a un terzo, impedendo all'acquirente di usufruire del suo diritto. La Cassazione ha confermato la condanna dei proprietari al risarcimento del danno, chiarendo che il contratto di pascipascolo può includere l'opzione di raccolta meccanica, rendendo irrilevante la disponibilità di bestiame da parte dell'acquirente per la quantificazione del danno. Ha tuttavia cassato la sentenza d'appello su un punto procedurale relativo alle spese di una consulenza tecnica.
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