La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per truffa a carico di un soggetto che aveva presentato ricorso basandosi su doglianze già respinte nei precedenti gradi di giudizio. La decisione si fonda sulla manifesta inammissibilità del ricorso per cassazione, poiché i motivi proposti risultavano generici e meramente ripetitivi. La difesa aveva contestato la responsabilità penale, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e il bilanciamento delle circostanze. Tuttavia, gli Ermellini hanno rilevato che la condotta non era occasionale, escludendo così i benefici previsti dall'art. 131-bis c.p. La sentenza ribadisce che il ricorso di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito volto a una nuova valutazione delle prove, specialmente quando la motivazione della Corte d'Appello appare logica e completa.
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