Il caso riguarda un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, condannato per aver violato ripetutamente gli obblighi imposti dalla stessa. Il ricorrente ha impugnato la condanna lamentando l'assenza di dolo, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per questo reato basta il dolo generico, ossia la consapevolezza di violare le prescrizioni. Inoltre, l'abitualità delle condotte (precedenti violazioni ed evasioni) esclude la particolare tenuità del fatto. Infine, il diniego dei benefici di legge può essere implicito, basandosi sulla valutazione complessiva della pericolosità del soggetto. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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