Il Ricorrente, condannato per il reato di ricettazione, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l'avvenuta prescrizione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della condotta, della colpevolezza e del danno, rientrante nei poteri discrezionali del giudice di merito. Inoltre, la prescrizione non era maturata, considerando il termine massimo di dieci anni per la ricettazione maggiorato dei periodi di sospensione del processo. Il Ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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