Un cittadino straniero ha impugnato il suo decreto di espulsione lamentando la mancata informazione sulla partenza volontaria. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: questo tipo di violazione non può essere contestata nell'impugnazione contro il decreto di espulsione stesso, ma solo nel separato e specifico giudizio di convalida delle misure coercitive (come l'accompagnamento alla frontiera). Nel caso specifico, allo straniero era stato imposto solo un obbligo di dimora, misura non coercitiva. Di conseguenza, il motivo del ricorso è stato giudicato inammissibile perché sollevato nella sede processuale sbagliata, confermando la correttezza della procedura seguita.
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