Un lavoratore agricolo a tempo determinato ha impugnato il calcolo della propria indennità di disoccupazione agricola erogata dall'INPS, sostenendo l'applicabilità del salario medio convenzionale anziché di quello contrattuale. Il ricorrente lamentava inoltre che la paga base non includesse il cosiddetto terzo elemento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che per gli operai OTD il parametro corretto è la retribuzione prevista dai contratti collettivi e che l'interpretazione dei giudici di merito sulla comprensività del terzo elemento nel salario provinciale era corretta e insindacabile. Infine, la Corte ha chiarito che l'esenzione dalle spese legali richiede una dichiarazione reddituale presentata tempestivamente all'inizio del giudizio.
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