LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

LexCEDpedia

Organismo di Composizione della Crisi (OCC)

Definizione

Ente terzo, imparziale e indipendente che aiuta il debitore in crisi a trovare una soluzione per uscire dal sovraindebitamento attraverso le procedure previste dalla legge.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Compenso OCC: no al privilegio su beni ipotecati
La Corte di Cassazione ha stabilito che il compenso spettante all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) nelle procedure di sovraindebitamento, pur essendo prededucibile, non può essere soddisfatto in via prioritaria con il ricavato della vendita di un bene ipotecato. La Corte ha accolto il ricorso di un creditore ipotecario, affermando che la tutela del credito garantito da ipoteca prevale sulle spese dell'OCC, in quanto la procedura è avviata nell'interesse del debitore e non di tutti i creditori. Di conseguenza, il compenso OCC non può diminuire la quota spettante al creditore garantito.
Continua »
Compenso OCC: no prededuzione su beni ipotecati
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12405/2025, ha stabilito che il compenso spettante all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) nella procedura di liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento, pur essendo un credito prededucibile, non può essere soddisfatto in via prioritaria sul ricavato della vendita di beni ipotecati, a discapito del creditore garantito. La Corte ha chiarito che tale spesa è sostenuta nell'interesse primario del debitore, che avvia volontariamente la procedura, e non nell'interesse generale della massa dei creditori, pertanto non può essere considerata una spesa generale della procedura.
Continua »
Compenso OCC: No al super privilegio nel sovraindebitamento
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6865/2025, ha stabilito che il compenso OCC (Organismo di Composizione della Crisi) nelle procedure di sovraindebitamento, pur essendo un credito prededucibile, non gode del 'super privilegio' che gli consentirebbe di essere pagato prima dei creditori garantiti (es. banche con ipoteca) sui beni oggetto della garanzia. La Corte ha chiarito che le spese del gestore della crisi non sono 'uscite di carattere generale' sostenute nell'interesse di tutti i creditori, respingendo l'applicazione analogica delle norme previste in ambito fallimentare.
Continua »