Una società immobiliare, dopo aver venduto un immobile e rilasciato una quietanza "salvo buon fine" per il pagamento ricevuto tramite assegni, ha citato in giudizio l'acquirente sostenendo di non aver incassato l'intera somma. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'onere della prova del mancato pagamento grava sul venditore che ha emesso la quietanza. Quest'ultimo, infatti, è nella posizione migliore per fornire la prova documentale, ad esempio depositando gli assegni insoluti o protestati.
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