La Corte di Cassazione, con ordinanza, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che chiedeva l'applicazione dell'attenuante del danno di lieve entità. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, sottolineando che la presenza di un danno patrimoniale non esiguo e di lesioni personali alla vittima rende impossibile il riconoscimento di tale attenuante, data l'evidente incompatibilità tra i fatti accertati e il beneficio richiesto.
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