Un soggetto condannato per bancarotta fraudolenta si è visto negare la misura alternativa dell'affidamento in prova. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, evidenziando come il Tribunale di Sorveglianza avesse completamente omesso di motivare il rigetto e, soprattutto, di considerare una relazione positiva dei servizi sociali (UEPE). La sentenza ribadisce che per negare l'affidamento in prova non basta la gravità del reato, ma serve una valutazione attuale e completa della personalità del condannato, fondata su elementi concreti.
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