La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di una società fornitrice di energia a rimborsare a un'azienda cliente le somme indebitamente pagate a titolo di addizionale provinciale sull'accisa. Con questa ordinanza, la Corte ha rigettato il ricorso della fornitrice, stabilendo che l'azione di ripetizione indebito era fondata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impositiva. Inoltre, ha chiarito che il tasso di interesse maggiorato, previsto dall'art. 1284 c.c., si applica anche a obbligazioni non contrattuali come quella derivante da un pagamento non dovuto.
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