Un Professionista ha richiesto un decreto ingiuntivo contro un Comune per ottenere il pagamento di prestazioni professionali di progettazione. Il Comune si è opposto eccependo la nullità del contratto per mancanza di forma scritta. Di conseguenza, il Professionista ha proposto domande subordinate di arricchimento senza causa e responsabilità precontrattuale. Il Tribunale ha accolto l'opposizione del Comune dichiarando nullo il contratto, senza però pronunciarsi sulle domande subordinate. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del Professionista tramite ordinanza di inammissibilità dell'appello, decidendo però per la prima volta sulle domande subordinate e dichiarandole inammissibili. La Cassazione ha accolto il ricorso del Professionista, stabilendo che il giudice d'appello non può usare l'ordinanza di inammissibilità per sanare un'omessa pronuncia del primo grado decidendo per la prima volta nel merito, ma deve procedere con il rito ordinario.
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