Due professionisti hanno chiesto al Tribunale di Milano il pagamento delle proprie competenze a un cliente. Il giudice si è dichiarato incompetente a favore del Tribunale di Palermo, applicando la regola del foro del consumatore, e ha condannato i professionisti al pagamento delle spese di lite. I professionisti hanno fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice non potesse decidere sulle spese in una fase interlocutoria. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la decisione sull'incompetenza legata al foro del consumatore ha natura decisoria e non provvisoria. Di conseguenza, il giudice che si dichiara incompetente deve obbligatoriamente stabilire chi paga le spese del processo, applicando il principio di soccombenza. I professionisti perdono la causa e devono pagare anche le spese del giudizio di legittimità.
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