Un'ordinanza del Tribunale di Monza chiarisce i limiti dell'opposizione a precetto. Il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione, stabilendo che i vizi della sentenza originaria devono essere contestati in appello, non nell'opposizione. Inoltre, ha confermato che un errore nell'importo richiesto nel precetto non lo rende nullo, ma lo mantiene valido per la somma corretta. La decisione sottolinea la distinzione tra i rimedi processuali e la necessità di una base legale plausibile ('fumus boni iuris') per sospendere un'esecuzione.
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