Un cittadino ha richiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un precedente processo. Ottenuto un indennizzo, ha proposto opposizione contestando la quantificazione delle spese legali liquidate in suo favore. La Corte d'appello ha rideterminato l'indennizzo e le spese, ma il cittadino ha fatto ricorso in Cassazione lamentando la violazione dei minimi tariffari e del divieto di riforma in peggio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'opposizione non è un giudizio autonomo ma una fase dello stesso processo. Di conseguenza, la liquidazione globale delle spese è corretta e le riduzioni applicate rientrano nei limiti di legge per cause di modesta complessità.
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