LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

LexCEDpedia

Opposizione ex art. 5-ter

Definizione

È lo strumento con cui una parte (in questo caso, il Ministero) contesta l'importo del risarcimento stabilito inizialmente dal giudice, aprendo una fase di discussione completa.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Equa riparazione: vince la causa ma perde sulle spese legali
Un cittadino ha richiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un precedente processo. Ottenuto un indennizzo, ha proposto opposizione contestando la quantificazione delle spese legali liquidate in suo favore. La Corte d'appello ha rideterminato l'indennizzo e le spese, ma il cittadino ha fatto ricorso in Cassazione lamentando la violazione dei minimi tariffari e del divieto di riforma in peggio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'opposizione non è un giudizio autonomo ma una fase dello stesso processo. Di conseguenza, la liquidazione globale delle spese è corretta e le riduzioni applicate rientrano nei limiti di legge per cause di modesta complessità.
Continua »
Equa riparazione: vince l’indennizzo ma perde in Cassazione
Due soci di una società in nome collettivo ottengono un indennizzo per l'irragionevole durata di un fallimento. Non soddisfatti della decisione sulle spese legali, propongono direttamente ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello. La Corte Suprema dichiara il ricorso inammissibile: per contestare il decreto iniziale in materia di equa riparazione è obbligatorio proporre prima l'opposizione davanti alla stessa Corte d'Appello. Solo il provvedimento emesso all'esito di tale opposizione è impugnabile in Cassazione. I ricorrenti perdono la causa e vengono condannati a pagare le spese processuali al Ministero della Giustizia.
Continua »
Riduzione indennizzo Legge Pinto: sconto anche con cause riunite
Un gruppo di cittadini ha ottenuto un risarcimento per l'eccessiva durata di un processo. Il Ministero della Giustizia si è opposto e la Corte d'Appello ha ridotto la somma del 40%, applicando la norma sui processi con più di cinquanta parti. I cittadini hanno fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il limite delle cinquanta parti era stato superato solo dopo la riunione di diverse cause, anni dopo l'inizio. La Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la **riduzione indennizzo Legge Pinto** è legittima anche se il numero elevato di parti si verifica a processo già iniziato. I cittadini hanno perso la causa e sono stati condannati a pagare le spese legali.
Continua »