Un Lavoratore, coniuge separato dell'esecutata, ha proposto opposizione all'esecuzione immobiliare dopo che il suo immobile era stato pignorato e venduto. Egli contestava l'ordine di liberazione, sostenendo di essere l'unico proprietario e di avere un contratto di locazione. Il Tribunale ha respinto la sua richiesta, affermando che il contratto di locazione era inopponibile perché registrato dopo il pignoramento e che il Lavoratore non aveva la legittimazione per contestare la procedura. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso del Lavoratore, ribadendo che non poteva opporsi a un'esecuzione che non lo riguardava direttamente, specialmente dopo aver già perso un'opposizione di terzo per rivendicare la proprietà.
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