Un Lavoratore ha avviato un'espropriazione presso terzi contro un Ministero per recuperare un credito, pignorando somme presso un istituto bancario a Roma. Il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il Tribunale di Palermo, basandosi sul luogo di residenza del creditore per individuare l'ufficio di tesoreria competente. Il Lavoratore ha impugnato questa decisione con un regolamento di competenza, sostenendo che il foro competente dovesse essere quello dove il tesoriere opera. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la **competenza esecuzione contro PA** si determina in base alla sede della Sezione di Tesoreria Provinciale dove il creditore è domiciliato, non dove il terzo pignorato ha la sua sede legale o una sua rappresentanza. Ha quindi dichiarato competente il Tribunale di Palermo.
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