Una cittadina ha presentato opposizione a ingiunzione fiscale emessa da una società partecipata per il recupero di contravvenzioni stradali. L'ordinanza era priva di legittimità formale poiché, all'epoca dei fatti, la società di riscossione non possedeva i requisiti normativi per emettere il provvedimento. La Corte d'Appello ha dichiarato nullo l'atto della società ma ha confermato l'obbligo di pagare le sanzioni e gli interessi al Comune creditore. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione. I giudici hanno stabilito che l'invalidità dell'atto iniziale non estingue il debito. Quando l'ente pubblico creditore partecipa al processo e chiede la conferma del proprio credito, il tribunale deve accertare la fondatezza nel merito della pretesa economica, cancellando solo le spese vive di emissione dell'atto illegittimo.
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