Una società creditrice chiede di essere ammessa al passivo di un fallimento sulla base di un decreto ingiuntivo, la cui opposizione era stata dichiarata estinta. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4807/2024, ha stabilito che l'opponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento è subordinata alla scadenza del termine semestrale per impugnare l'ordinanza di estinzione, qualora questa non sia stata notificata. Il termine breve di trenta giorni non si applica, poiché l'ordinanza ha natura sostanziale di sentenza e il decreto non era ancora definitivo al momento della dichiarazione di fallimento.
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