Una società conduttrice realizza alcune opere su suolo altrui, di proprietà del locatore. Dopo la fine del rapporto, la società chiede il rimborso delle spese sostenute basandosi sulle regole delle opere realizzate da terzi o sull'arricchimento senza causa. La Corte d'Appello rigetta la domanda, rilevando l'esistenza di un accordo tra le parti che esclude la qualifica di terzo della società, e riqualifica il contratto come comodato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La Corte conferma che il giudice d'appello può riqualificare autonomamente il contratto senza violare i divieti processuali. Inoltre, l'esistenza di un accordo contrattuale impedisce di considerare la società come un soggetto terzo, escludendo il diritto ai rimborsi previsti per le opere su suolo altrui realizzate in assenza di vincoli.
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