L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un'Azienda l'indetraibilità IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, parte di una frode carosello nel commercio di rottami ferrosi, nonostante l'applicazione del reverse charge. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione all'Azienda, ritenendo che non fosse coinvolta nella frode. La Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che il giudice di merito deve verificare se l'Azienda fosse consapevole o avrebbe dovuto esserlo della fittizietà del fornitore, anche in regime di inversione contabile. Il caso tornerà alla Commissione Regionale per una nuova valutazione, seguendo i principi stabiliti dalla Suprema Corte.
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