La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15670/2024, ha chiarito la ripartizione dell'onere probatorio in materia di operazioni soggettivamente inesistenti. L'Agenzia delle Entrate deve fornire elementi presuntivi sulla fittizietà del fornitore e sulla consapevolezza del cessionario. Successivamente, spetta al contribuente dimostrare di aver agito con la massima diligenza per non essere coinvolto nella frode. La Corte ha specificato che elementi come la congruità del prezzo o i pagamenti tracciabili non sono, da soli, sufficienti a provare la buona fede, poiché compatibili con lo schema fraudolento.
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