L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un imprenditore edile l'indebita detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo che le fatture provenissero da una società cartiera. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione al contribuente, sostenendo che i lavori erano reali e mancava la prova di un accordo fraudolento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, chiarendo che la materialità dei lavori non rileva. Per contestare le operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve solo dimostrare, anche tramite indizi, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode usando la normale diligenza professionale. Spetta poi al contribuente dimostrare di aver agito con la massima cura per evitare il coinvolgimento. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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