L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una società la deducibilità di alcuni costi di sponsorizzazione versati a una squadra sportiva tramite intermediari fittizi. I giudici di merito hanno confermato l'accertamento, ritenendo l'operazione fraudolenta e la società consapevole della frode a causa dei legami societari esistenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. La Corte ha stabilito che gli indizi raccolti dal Fisco, come la breve durata degli intermediari e i rapporti di parentela, costituiscono prove valide. Inoltre, l'archiviazione in sede penale non vincola il giudice tributario, e il raddoppio dei termini per l'accertamento scatta per la sola presenza dell'obbligo di denuncia penale. Di conseguenza, la società perde il diritto alla detrazione dell'Iva e deve pagare le sanzioni.
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