La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società contro avvisi di accertamento relativi a operazioni inesistenti per IVA, IRES e IRAP. I giudici hanno chiarito che la notifica via PEC è tempestiva se la ricevuta di accettazione è generata entro le 23:59:59 dell'ultimo giorno utile. Sul merito, è stato ribadito che la motivazione dell'accertamento può richiamare atti già noti al contribuente e che, in presenza di indizi di fittizietà, spetta al privato provare l'effettività degli scambi, non bastando la regolarità formale di fatture e pagamenti.
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