Una società controllata italiana aveva prestato garanzie gratuite alla sua capogruppo statunitense per un finanziamento. L'Agenzia delle Entrate, applicando le norme sul transfer pricing, ha contestato l'operazione, calcolando un reddito imponibile maggiore basato su un ipotetico compenso. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'azienda. Ha stabilito che la disciplina del 'transfer pricing garanzie infragruppo' non si applica se l'operazione, pur senza corrispettivo diretto, è giustificata da valide ragioni economiche. In questo caso, la garanzia era essenziale per la continuità e il successo dell'intero gruppo, inclusa la stessa società italiana. L'accertamento fiscale è stato quindi annullato.
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