Un ex dirigente d'azienda ha richiesto il rimborso di una maggiore imposta IRPEF versata sulla liquidazione della sua previdenza complementare. Il ricorrente pretendeva l'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,50% anziché di quella ordinaria del 32,22% sulla quota qualificata come rendimento. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del contribuente, confermando che la tassazione agevolata previdenza integrativa al 12,50% si applica solo se il contribuente dimostra che le somme derivano da un effettivo investimento del capitale sul mercato. Nel caso specifico, la documentazione prodotta non provava alcun reale investimento finanziario da parte del fondo interno aziendale, configurando il presunto rendimento come un mero calcolo matematico interno. Il contribuente perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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