L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti della socia di una s.r.l. estinta, titolare del 60% delle quote, presumendo la distribuzione di utili extrabilancio. La società era caratterizzata da una società a ristretta base familiare. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l'atto, ritenendolo invalido perché emesso dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fisco. I giudici hanno chiarito che l'estinzione della società non cancella i debiti sociali, che si trasferiscono ai soci. Inoltre, nel caso di una società a ristretta base, opera la presunzione di distribuzione dei maggiori ricavi ai soci. Spetta a questi ultimi fornire la prova contraria, dimostrando che i profitti non sono stati conseguiti o sono stati accantonati.
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