L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una società l'indebita detrazione dell'IVA su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti nel commercio all'ingrosso di combustibile. Secondo i verificatori, i fornitori erano mere società cartiere prive di struttura, create per realizzare una frode carosello. I giudici di secondo grado avevano annullato gli accertamenti, considerando i prezzi conformi a quelli di mercato e non provata la malafede dell'amministratore. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I giudici hanno chiarito che il prezzo di mercato non esclude l'illecito, poiché il vantaggio reale consiste nel mancato versamento dell'IVA da parte della cartiera. Inoltre, il Fisco non deve dimostrare la certezza soggettiva della truffa, ma soltanto la conoscibilità della fittizietà dei fornitori attraverso l'ordinaria diligenza professionale del compratore.
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