Un'azienda acquirente ha citato in giudizio il suo fornitore per risolvere un contratto di vendita di un prodotto chimico, sostenendo che fosse difettoso e non conforme alle specifiche. La Corte di Cassazione ha chiarito il principio dell'onere della prova vizi della cosa venduta, stabilendo che spetta esclusivamente al compratore dimostrare l'esistenza dei difetti lamentati. Poiché l'acquirente non ha fornito prove sufficienti a sostegno della sua tesi, la sua richiesta è stata respinta. Di conseguenza, la Corte ha confermato la validità del contratto e l'obbligo per l'acquirente di pagare il prezzo della merce al venditore.
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