Una Società ha detratto IVA con aliquota ordinaria e dedotto costi per servizi mensa dei subappaltatori. L'Amministrazione Fiscale ha contestato queste detrazioni e deduzioni, ritenendo applicabili aliquote IVA ridotte e non deducibili i costi mensa senza fattura specifica. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Società. Ha stabilito che l'onere della prova fiscale per l'applicazione di aliquote IVA ridotte spetta all'Amministrazione Fiscale che le invoca, non al contribuente. Inoltre, ha riconosciuto la deducibilità dei costi per il servizio mensa, anche se non fatturati dai subappaltatori, se effettivamente sostenuti e inerenti all'attività d'impresa, come da accordi contrattuali. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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